D.M. 1 settembre 1995
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
"Franciacorta".
Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" è
riservata al vino spumante ottenuto esclusivamente con la fermentazione in bottiglia, già
riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della
Repubblica 21 luglio 1967, e successive modifiche, che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2. -
1. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita
"Franciacorta" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione di vitigni:
Chardonnay e/o;
Pinot bianco e/o;
Pinot nero.
2. Per la produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata e
garantita "Franciacorta" rosè (rosato) il contenuto delle uve Pinot nero non deve essere
inferiore al 15% del totale.
3. Per la produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata e
garantita "Franciacorta" cremant non è consentito l'impiego delle uve Pinot nero.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino
spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" comprende per
intero i territori amministrativi dei seguenti comuni ( 1 ):
Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Cortefranca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati,
Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo, Cellatica e Gussago,
nonché la parte del territorio dei comuni di Cologne, Coccaglio, Rovato e Cazzago S.
Martino che si trova a nord delle strade statali n. 573 e n. 11 e parte del territorio del
comune di Brescia.
Tale zona è così delimitata:
...
Art. 4. -
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione
del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta"
devono essere, nel rispetto della tradizione della zona e dei vigneti esistenti, unicamente
atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. Sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 15 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti bene esposti ed impiantati su terreni a
giacitura pedocollinare e collinari, prevalentemente sciolti, spesso ferrettizzati, ciottolosi e
ghiaiosi.
3. Sono da escludere tutte le zone e le aree situate ad una altitudine superiore a 496 mt.
s.l.m. perché non idonee alla corretta maturazione delle uve destinate alla denominazione
di origine controllata e garantita "Franciacorta".
4. Sono da escludere, inoltre, tutte le zone e le aree comprese nei fondovalle, in zone
umide perché adiacenti a fiumi, torrenti e ristagni d'acqua, in zone fortemente ombreggiate
e di bassa pianura.
5. I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera ed a pergola) e i
sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli di tipo tradizionale e,
comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche
dell'uva, del mosto e del vino.
6. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso, a
condizione che sia effettuata in modo da non alterare la tipicità del vino e non più di due
volte per campagna.
7. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti
destinati alla produzione del vino spumante a denominazione di origine controllata e
garantita "Franciacorta" non deve essere superiore a 100 quintali pari ad un massimo di 65
ettolitri di vino finito. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso una cernita accurata delle uve purché la produzione non
superi del 20% il limite medesimo.
8. La raccolta delle uve deve essere fatta solo in modo da non compromettere la
integrità degli acini.
9. I vigneti di nuovo impianto e di reimpianto dovranno essere composti da un numero
di ceppi ad ettaro non inferiore a 3.300 calcolati sul sesto d'impianto, fatti salvi i nuovi
vigneti a sylvoz o a pergola la cui densità a ettaro non potrà essere inferiore a 2.500 ceppi.
Il sistema a pergola per i nuovi vigneti e per i reimpianti è consentito esclusivamente sui
terreni a terrazzamento.
10. Per i vigneti a coltura promiscua la resa deve essere calcolata in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalla vite.
11. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino base della
denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" un titolo alcolometrico
volumico minimo naturale di 9,5%.
12. La regione Lombardia annualmente, prima della vendemmia, con proprio decreto,
sentite le organizzazioni di categoria interessate e tenuto conto delle condizioni ambientali
e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire un limite massimo di uva per
ettaro diverso da quello fissato nel presente disciplinare di produzione dandone immediata
comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e al Comitato
nazionale per la tutela della denoninazione di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini.
Art. 5. - 1. Le operazioni di vinificazione, elaborazione, imbottigliamento (tiraggio) e
fermentazione in bottiglia del vino spumante a denominazione di origine controllata e
garantita "Franciacorta" devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione
delimitata nel precedente art. 3.
2. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione le suddette
operazioni sono consentite anche nell'ambito del territorio della frazione di S. Pancrazio di
Palazzolo sull'Oglio e negli interi territori dei comuni che sono solo in parte compresi nel
perimetro delimitato.
3. Le bottiglie non etichettate ed ancora in fase di elaborazione, cioè non atte al
consumo diretto, purché con tappo a corona recante il "logo" di cui al seguente art. 7 e
munite dell'idoneo documento accompagnatorio possono essere cedute nell'interno della
sola zona di elaborazione di cui al precedente comma.
4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti,
tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
5. È vietato l'uso del travaso o trasferimento da un contenitore ad un altro con
l'impiego della filtrazione o centrifuga.
6. Per il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita
"Franciacorta" la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 65%.
7. Le eventuali eccedenze, purché fino ad un massimo del 6% del vino totale finito,
non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta".
8. Qualora la resa superi quest'ultimo limite tutto il prodotto perde il diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita.
9. Le uve dei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata e
garantita "Franciacorta" potranno essere rivendicate, con la scelta vendemmiale,
totalmente o parzialmente in riferimento alle superfici vitate iscritte separatamente
nell'albo dei vigneti anche per il vino a denominazione di origine controllata "Terre di
Franciacorta" (bianco), ma non viceversa. Inoltre, con la scelta di cantina, è consentito
passare dal vino base della denominazione di origine controllata e garantita
"Franciacorta", prima delle fasi di elaborazione e in particolare prima della aggiunta dello
sciroppo zuccherino, al vino tranquillo a denominazione di origine controllata "Terre di
Franciacorta" (bianco), ma non viceversa, purché detto vino abbia tutti i requisiti previsti
nel disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Terre di
Franciacorta" (bianco).
10. Nel caso in cui il vino spumante non raggiunga al termine della elaborazione i
requisiti prescritti per l'ottenimento della denominazione di origine controllata e garantita
"Franciacorta", il prodotto di cui trattasi non ha diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita.
11. La preparazione del vino base può essere ottenuta da una mescolanza di vini di
annate diverse, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare; per il
"Franciacorta" millesimato è obbligatorio l'utilizzo di almeno l'85% del vino della annata
di riferimento.
12. L'imbottigliamento del vino in elaborazione è consentito a partire dal 1° febbraio
successivo alla vendemmia da cui è stato ricavato il vino base più giovane.
13. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta"
deve essere affinato almeno diciotto mesi in bottiglia ed immesso al consumo non prima di
venticinque mesi dalla data di inizio della vendemmia della partita di uve più recente.
14. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta"
può utilizzare il millesimo se il periodo di elaborazione e invecchiamento nelle aziende
elaboratrici si compone di almeno trenta mesi di affinamento in bottiglia ed è immesso al
consumo dopo trentasette mesi dalla data di inizio della vendemmia della componente cui
si riferisce il millesimo.
15. In particolari annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la regione Lombardia
dopo una attenta e approfondita valutazione del prodotto, può vietare l'uso del millesimo.
Art. 6. -
1. I vini spumanti a denominazione di origine controllata e garantita
"Franciacorta" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche in relazione alle diverse tipologie:
"Franciacorta": colore: paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi
verdolini o dorati; odore: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, fine, gentile,
ampio e composito; sapore: sapido, fresco, fine ed armonico, titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 11,50%; acidità totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo:
15 per mille.
"Franciacorta" rosé: colore: rosato più o meno intenso; odore: bouquet proprio
della fermentazione in bottiglia, fine, gentile, ampio e composito; sapore: sapido, fresco,
fine ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%; acidità totale
minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille.
2. I vini spumanti a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta"
possono essere immessi al consumo anche con la tipologia cremant, ai sensi delle
specifiche caratteristiche previste dalla normativa vigente.
3. È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare,
con proprio decreto, i limiti minimi relativi all'acidità totale e all'estratto secco netto
previsti dal presente disciplinare.
Art. 7. -
1. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" è
consentita l'aggiunta di indicazioni veritiere tendenti a specificare l'attività
dell'imbottigliatore, quale viticoltore, azienda agricola, fattoria, villa, tenuta agricola,
podere, castello, abbazia e similari in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in
materia.
2. È consentito, altresì, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni
sociali, nonché a marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3. È vietato, l'uso di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste
nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi gran, superiore, fine, scelto, selezionato
e similari.
4. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" è altresì
vietato l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano
riferimento a unità amministrative, vigne, comuni, località, frazioni comprese nella zona di
cui agli articoli 3 e 5, salvi restando i toponimi inclusi nei nomi delle aziende agricole
produttrici.
5. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta",
non millesimato, non deve recare l'annata di produzione delle uve.
6. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta"
millesimato può recare l'annata di produzione delle uve.
7. Per il "Franciacorta" rosato è ammessa esclusivamente la designazione "rosè".
Solo i vini "Franciacorta" di cui all'art. 2, comma 3, del presente disciplinare, possono
recare la designazione "cremant".
8. In etichetta, per identificare il vino spumante a denominazione di origine controllata
e garantita "Franciacorta", è vietato specificare il metodo di elaborazione e utilizzare il
termine "vino spumante". In sostituzione deve essere utilizzata la equivalente sigla
comunitaria V.S.Q.P.R.D.
9. Per le qualificazioni riferentesi alle caratteristiche di sapore e la loro obbligatoria
utilizzazione nella presentazione e designazione del vino spumante a denominazione di
origine controllata e garantita "Franciacorta" valgono le disposizioni e i limiti stabiliti
dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, fino alla caratteristica di sapore
demisec.
10. La specificazione tradizionale "denominazione di origine controllata e garantita"
deve seguire immediatamente al di sotto la denominazione "" Franciacorta" senza
interposizione di altre menzioni facoltative o obbligatorie.
11. Tutte le menzioni tipologiche e le qualificazioni di sapore obbligatorie devono
figurare sempre con caratteri di stampa e di altezza e di dimensione pari e non superiori a
quelli usati per la denominazione "Franciacorta".
12. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" è riservato in
via esclusiva l'utilizzo di un logo o marchio collettivo, di qualunque dimensione e colore,
registrato in data 22 novembre 1991, di proprietà e diritto collettivo per tutti i produttori
del vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" e
consistente in una lettera "F" (effe maiuscola) con parte superiore merlettata e nella
dicitura frontale "D.O.C.G." scritta verticalmente al lato destro della "F" e "Franciacorta"
al lato sinistro.
Art. 8. -
1. Il vino spumante a denominazione di origine controllata e garantita
"Franciacorta" confezionato nel caratteristico abbigliamento riservato, deve essere
immesso al consumo in recipienti di volume nominale conforme a quelli stabiliti dalle
norme comunitarie in materia e con il tradizionale ancoraggio a gabbietta e tappo di
sughero a fungo marchiato indelebilmente "Franciacorta" visibile all'esterno.
2. È consentita l'immissione al consumo della denominazione di origine controllata e
garantita "Franciacorta" esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità: 0,375 - 0,750 -
1,5 - 3 litri.
3. Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del Consorzio di tutela o del consiglio
interprofessionale di cui agli articoli 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, può
essere consentito, con specifica autorizzazione del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacità di litri 6, 9 e
superiori.
Art. 9.
In ottemperanza all'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e ai fini
dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita, il vino spumante
di cui all'art. 1, secondo le norme CE e nazionali, deve essere sottoposto e superare una
preliminare analisi chimico-fisica ed organolettica da effettuarsi su richiesta degli
interessati. Ai sensi del punto 3 dell'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, il vino
spumante a denominazione di origine controllata e garantita "Franciacorta" all'atto della
immissione al consumo nei recipienti e secondo le modalità previste al precedente art. 8,
deve essere munito, a cura delle ditte imbottigliatrici, di un contrassegno recante una serie
e un numero di identificazione anche unificato con il contrassegno IVA. Lo stesso
contrassegno deve essere applicato in modo tale da non essere riutilizzabile.
(1) Testo rettificato dall'art. un. del D.M. 2 settembre 1996.